Gli adempimenti normativi, soprattutto quelli sulla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, sono sempre un elemento che investono in prima persona il Datore Di Lavoro, sia per quanto riguarda le responsabilità legali (civili e penali), che per quanto riguarda l’effettivo controllo dello stato generale dell’organizzazione, anche se operativamente si è demandato ad altri.
In questo articolo dedicato alla Sicurezza e Salute dei Lavoratori secondo il D.lgs.81/2008 e la Gestione delle Emergenze (DM 10 1998), faremo un semplice percorso sugli aspetti più comuni per le PMI, in quanto per una trattazione approfondita servirebbero libri e libri: si pensi che il sono Testo Unico si sviluppa in centinaia di pagine.
Ricordiamo altresì che le aziende possono ottenere significativi vantaggi, anche economici (riduzione premio INAIL), andando oltre gli adempimenti di base e adottando Sistemi di Gestione della Sicurezza, periodicamente finanziati con contributo a fondo perduto del 65% da parte INAIL con i BANDI ISI anche per il mondo della Cooperazione Sociale.
Prima di proseguire ti invitiamo a fare subito l’auto-verifica con la nostra check-list sicurezza, per poi tornare in questa pagina per leggere le descrizioni dettagliate e documentate di ogni singola domanda:
- Tra i primi adempimenti in carico al DDL (Datore Di Lavoro) è presente quello relativo alla “valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (ndr DVR); la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” a come riportato all’art. 17 (D.lgs.81/2008)
- Una volta designato RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione), MC (Medico Competente) e RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), l’art. 35 ricorda che ” … nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione” proprio con queste figure, per fare il punto, verbalizzandolo, della situazione generale e degli eventuali casi particolari.
- Nella elaborazione del DVR “Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (ndr DVR) in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente“: questo implica che RSPP e MC devono essere nominati prima della scrittura del DVR, che a sua volta andrebbe elaborato prima dell’avvio delle attività lavorative.
- “Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza” ossia l’art. 37 ricorda che tutti i lavoratori devono effettuare obbligatoriamente, ossia non si possono rifiutare, il o i corsi di sicurezza previsti. In particolare la durata e struttura dei corsi è definita all’esterno del Testo Unico (81/2008) e precisamente nell’Accordo Stato Regioni del 2011.I Lavoratori debbano effettuare un primo corso di 4 ore di Formazione Generale seguito da un corso di Formazione Specifica la cui durata (4, 8 o 12 ore ulteriori) è definita dal livello di rischio aziendale stabilito dal codice ATECO dell’attiva svolta dall’azienda, assegnato dalla Camera di Commercio nel momento di creazione dell’organizzazione.
- La durata della formazione varia a seconda dei corsi: quella dei lavoratori di cui sopra (modulo generale più specifica) dura 5 anni, all’interno dei quali deve essere svolto un aggiornamento di durata minima di 6 ore. Se questo viene omesso la validità decade e allo scadere dei 5 anni si ha l’obblico di rifare il corso integralmente.
- E’ opportuno anche precisare che sempre in funzione dell’Accordo Stato Regioni del 2011 (al punto 10), il datore di lavoro ha l’obbligo di far effettuare i corsi ai neo assunti quanto prima e comunque non oltre 60 giorni dall’assunzione, al fine di ridurre drasticamente i rischi ossia la ridurre la possibilità che il lavoratore possa affrontare pericoli senza averne consapevolezza: “Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all’assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione“
- La nomina del Medico Competente, oltre che per prendere parte alla elaborazione del DVR, serve per effettuare le prime visite di idoneità (obbligatorie). Si aggiungono a queste attività altre meno note, ma definite dall’art. 25 in quanto è il MC che “i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35 (n.d.r. riunione annuale obbligatoria), al datore di lavoro, … i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria“
- Il Datore Di Lavoro può opzionalmente, identificare delle figure di Dirigente e Preposto all’interno della sua organizzazione. Tuttavia, nella contemporanea giurisprudenza (Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 2017, n. 18090) occorre prestare attenzione al ruolo svolto di fatto, in quanto pur in assenza di nomina formale, la figura che esercita di fatto il ruolo di preposto o dirigente può essere chiamata in causa in concorso con il datore di lavoro.
- Sia per il Dirigente che per il Preposto sono previsti specifici corsi, definiti nell’Accordo Stato Regioni del 2011. Il corso del Preposto dura 8 ore ed è aggiuntivo a quello dei lavoratori (modulo generale + modulo rischi specifici), è valido per 5 anni, mentre quello per Dirigenti dura 16 ore, con analoga validità.
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è una figura particolare, in quanto ha una durata dei corsi variabile. Il corso di base dura 32 ore, mentre l’aggiornamento è obbligatoriamente annuale con durata di almeno 4 ore per aziende dai 15 ai 50 lavoratori, oppure di almeno 8 ore se di maggiori dimensioni. L’elezione ha un andamento analogo, ossia mediante votazione dei lavoratori tra di loro per le aziende con un massimo di 15 dipendenti, mentre nelle aziende con più di 15 lavoratori è eletto o designato sempre dai lavoratori, ma all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali.
- Passando alla gestione delle Emergenze (DM 10 1998), all’art. 5 punto 2 viene precisato che le aziende con 10 o più dipendenti devono redigere il Piano di Emergenza. Si tratta di un documento importante, di cui una componente, le planimetrie del piano di emergenza, spesso le vediamo nelle sedi di aziende, negli alberghi, in nave etc.
- Le aziende che devono fare il Piano di emergenza, ossia che hanno 10 o più dipendenti, hanno anche l’obbligo di svolgere, tramite RSPP, almeno una esercitazione annuale (documentata e verbalizzata) in ciascuna sede di lavoro, se il caso, anche coinvolgendo i presenti (clienti o fornitori): questo si verifica frequentemente dentro le navio da crociere.
- Il Datore Di Lavoro è ammesso che possa ricoprire anche il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), in funzione della dimensione e quindi dei rischi dell’azienda: aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori, aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori, aziende della pesca fino a 20 lavoratori, altre aziende fino a 200 lavoratori.
- Il DDL deve tenere anche un registro dei DPI, nel quale devono essere annotate le consegne dei vari dispositivi a ciascun lavoratore, il quale è tenuto a controfirmare per accettazione.
- In aggiunta ai corsi di formazione generale e specifica, il Datore Di Lavoro è tenuto ad individuare tra i dipendenti gli Addetti Antincendio, ossia quelle figure che dovranno intervenire nei primi istanti di una emergenza anche per domare un incendio, nell’attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco. Tali Addetti devono svoglgere specifici corsi teorico pratici, di durata variabile da 4 ore (rischio basso) fino a 8 o 12 ore: in questi ultimi due casi è obbligatoria anche la prova pratica di spegnimento di incendio sotto controllo, mentre nel corso di 4 ore (rischio basso) si possono usare in alternativa ausili audio visivi. Queste durate non sono legate direttamente al codice ATECO ma ad un altro sistema di valutazione, il D.P.R. 1 Agosto 2011 n. 151 che è il Nuovo Regolamento di Prevenzione Incendi.
- La validità del corso per addetti antincendio ha validità consigliata di 3 anni, in quanto per un vuoto normativo, è intervenuto il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione Generale per la Formazione che ha reso nota una circolare (circolare prot. 12653 del 23 febbraio 2011 ) per chiarire gli aspetti relativi ai corsi di aggiornamento degli addetti antincendio.Secondo tale circolare la durata del corso di Aggiornamento per gli Addetti Antincendio in attività a rischio di incendio MEDIO deve essere di 5 ore. La periodicità degli aggiornamenti della formazione agli addetti antincendio, secondo autorevoli fonti dei VV.F. (Direzione Regionale Emilia Romagna) è opportuno avvenga con cadenza triennale.
- La situazione è simile per gli Addetti al Primo Soccorso, in quanto anch’essi vengono nominati dal Datore Di Lavoro per ogni sede lavorativa e il loro corso ha validità triennale.
- l’INAIL, Istituto Nazionale per l’Assicurazione sugli Infortuni dei Lavoratori, ha reso disponibile una procedura online per la Comunicazione degli Infortuni che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.
- L’INAIL ha altresì reso disponibile una seconda procedura, del tutto simile, per la Denuncia degli Infortuni che invece comportino l’assenza dal lavoro per almeno 3 (tre) giorni.