La fine dell’annno 2021 ha visto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di due testi molto importanti ai fini della Sicurezza sul Lavoro, che avranno un impatto su tutte le aziende e cooperative italiane.
Nello specifico la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 ha convertito in legge il decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021 che nell’articolo 13 ha introdotto diverse modifiche al D.lgs. 81 del 2008 ossia al Testo Unico sulla Sicurezza (qui fornito nella versione con tutti gli aggiornamenti, tenuto dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Chi è il Preposto?
Il Preposto, di cui di seguito forniamo la definizione ufficiale tratta dall’art. 2 del D.lgs. 81/2008, è un lavoratore che viene nominato dal Datore di Lavoro, per sovrintedere alla Sicurezza dei colleghi.
La nomina è del tutto analoga a quella che ricevono gli addetti antincendio o al primo soccorso e, da dicembre 2021, diventa altrettanto obbligatoria.
Nella gerarchia della sicurezza aziendale, in cima abbiamo sempre il Datore di Lavoro, che ha il suo braccio destro nell’RSPP (interno o esterno) che valuta i rischi aziendali e stabilisce le regole generali di sicurezza, presenti nel DVR.
Gli addetti antincendio gestiscono le possibili emergenze sulla struttura (incendio, terremoto, alluvione etc), gli addetti al primo soccorso gestiscono le emergenze sulle persone (malori, infortuni etc).
I preposti gestiscono l’attività quotidiana in assenza di emergenze. Ossia verificano costantemente che tutti lavorino nel rispetto delle indicazioni del Datore di Lavoro e dell’RSPP. Ora hanno la possibilità di intervenire prontamente, interrompere le attività dei lavoratori che non applicano volontariamente le norme o sono impossibilitati a farlo, segnalando il tutto ai diretti superiori.
Se ne deduce che se si lavora in una singola sede, di dimensioni tali da consentire al preposto di sovrintedere a tutti, basta un solo preposto aziendale. Se le sedi sono più di una o di dimensioni considerevoli, il numero di preposti deve inevitabilmente essere adeguato.
DEFINZIONE come da art. 2 del D.lgs. 81/2008:
«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Le principali modifiche riguardanti il Preposto
- Il Preposto diventa obbligatorio
- Il Preposto può interrompere il lavoro altrui per motivi di sicurezza
- Il nome dei preposti va obbligatoriamente comunicato al Committente / Stazione appaltante
- La formazione per i preposti è esclusivamente in presenza
Raccolta esigenze formative
In virtù dell’obbligo di nominare il preposto e formarlo in presenza, stiamo organizzando la formazione sul territorio della Sardegna. Senza impegno, forniscici per tempo la tua esigenza così da comunicarti la sede formativa più vicina a te.
Il Preposto diventa obbligatorio
L’articolo 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente” del D.Lgs 81/2008 è stato modificato, aggiungendo all’elenco di obblighi anche il seguente punto:
«b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attivita’ di cui al precedente periodo. Il preposto non puo’ subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita’»;
Si nota altresì che per il ruolo obbligatorio che il dipendente dovrà ricoprire, sarà prevista una retribuzione specifica.
Il Preposto può interrompere il lavoro altrui per motivi di sicurezza
Qi siamo di fronte ad un altra modifica sostanziale: ora il Preposto ha facoltà di far interrompere il lavoro di coloro che stanno lavorando in condizioni non adeguate alla sicurezza: per esempio perché non hanno i DPI o non li indossano.
Di seguito la modifica all’articolo 19 “Obblighi del preposto”:
d-ter) all’articolo 19, comma 1:
1) la lettera a) e’ sostituita dalla seguente:
«a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonche’ delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Incaso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell’inosservanza, interrompere l’attivita’ del lavoratore e informare i superiori diretti»;
2) dopo la lettera f) e’ inserita la seguente:
«f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attivita’ e, comunque, segnalare tempestivamente al datore dilavoro e al dirigente le non conformita’ rilevate»;
Il nome dei preposti va obbligatoriamente comunicato al Committente / Stazione appaltante
L’articolo 26 – “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione” viene modificato precisando l’obbligo di comunicazione verso il Committente:
d-quater) all’articolo 26, dopo il comma 8 e’ aggiunto il seguente:
«8-bis. Nell’ambito dello svolgimento di attivita’ in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto»;
La formazione per i preposti è esclusivamente in presenza
In merito alla formazione, all’articolo 37 – “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” sono state apportate numerose modifiche, le cui conseguenze sono, in parte, ancore in divenire e saranno contenute nel nuovo Accordo Stato Regioni che dovrà essere redatto entro il 30 giugno 2022.
Per il momento ci soffermiamo sul nuovo comma 7-ter seguente:
4) dopo il comma 7-bis e’ inserito il seguente:
«7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessarioin ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi»));